(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 3 dicembre 2020). Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 novembre 2020, n. 896 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento 1. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. Gli allevamenti con piu' di 3 UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacita' minime: a) bovini e suini: 1. letame: 1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 6 m³/UBA; 1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m²/UBA o un volume pari a 4,5 m³/UBA; 2. liquame: 2.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 5 m³/UBA; 2.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 3 m³/UBA; 3. liquiletame: 3.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 12 m³/UBA; 3.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 9 m³/UBA; b) ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebu' e avicoli: 1. letame: 1.1. per l'allevamento su lettiera permanente non e' richiesto alcun deposito di stoccaggio; 1.2. per altri tipi di allevamento: una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m²/UBA o un volume pari a 1,5 m³/UBA; 2. liquame: 2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m³/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame e' coperta; c) cavalli, asini, muli e pony: 1. letame: 1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m³/UBA; 1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m²/UBA o un volume pari a 3 m³/UBA; 2. liquame: 2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 0,5 m³/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame e' coperta; d) in caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l'anno all'aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.».