(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 49/Sez. Gen. del 3 dicembre 2020). 
  Il Presidente della Provincia vista la deliberazione  della  Giunta
provinciale del 17 novembre 2020, n. 896 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
         Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e  successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
    «4. Gli allevamenti con piu' di 3 UBA sono dotati dei depositi di
stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacita' minime: 
      a) bovini e suini: 
        1. letame: 
          1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 6 m³/UBA; 
          1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari  a
3 m²/UBA o un volume pari a 4,5 m³/UBA; 
        2. liquame: 
          2.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 5 m³/UBA; 
          2.2. vasche di stoccaggio esistenti: un  volume  pari  a  3
m³/UBA; 
        3. liquiletame: 
          3.1. nuove vasche  di  stoccaggio:  un  volume  pari  a  12
m³/UBA; 
          3.2. vasche di stoccaggio esistenti: un  volume  pari  a  9
m³/UBA; 
      b) ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebu' e avicoli: 
        1. letame: 
          1.1.  per  l'allevamento  su  lettiera  permanente  non  e'
richiesto alcun deposito di stoccaggio; 
          1.2.  per  altri  tipi  di  allevamento:  una   platea   di
stoccaggio per il letame con una superficie pari  a  1  m²/UBA  o  un
volume pari a 1,5 m³/UBA; 
        2. liquame: 
          2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m³/UBA;  tali
vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per  il  letame
e' coperta; 
      c) cavalli, asini, muli e pony: 
        1. letame: 
          1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m³/UBA; 
          1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari  a
2 m²/UBA o un volume pari a 3 m³/UBA; 
        2. liquame: 
          2.1. vasche di stoccaggio: un volume  pari  a  0,5  m³/UBA;
tali vasche non sono necessarie se la platea  di  stoccaggio  per  il
letame e' coperta; 
      d) in caso di bestiame allevato  in  modo  estensivo  e  tenuto
tutto  l'anno  all'aperto,  non  sono  necessari  depositi   per   lo
stoccaggio degli effluenti di allevamento.».